GARANZIA ŠKODA

1. GARANZIA

1.1) La Venditrice garantisce che l’Autovettura consegnata è esente da difetti e vizi di materiale, di costruzione e di montaggio, in conformità al livello della tecnica automobilistica raggiunto al momento della progettazione dell’Autovettura. Inoltre, la Venditrice garantisce all’Acquirente, nei limiti di quanto previsto dall’Art. 4 che precede, la conformità dell’Autovettura al contenuto della proposta d’acquisto. La garanzia di conformità inizia a decorrere dal giorno della consegna dell’Autovettura all’Acquirente, ed avrà una durata di 24 mesi, senza limiti di percorrenza chilometrica. Nell’ipotesi di difetto di conformità, l’Acquirente avrà diritto alla riparazione gratuita del difetto stesso. I lavori necessari per la riparazione del difetto di conformità comprenderanno tanto la riparazione o la sostituzione del particolare difettoso - con l’impiego di materiale di rotazione (quando le caratteristiche tecniche lo consentano) o nuovo – quanto la manodopera necessaria per tali riparazione o sostituzione. Qualora la riparazione del difetto di conformità sia impossibile, eccessivamente onerosa o, infine, di esito incerto, l’Acquirente autorizza sin da ora la Venditrice alla sostituzione gratuita della Autovettura con altra nuova di fabbrica, dello stesso modello ed allestimento di quella oggetto di sostituzione. Nell’ipotesi in cui non fosse disponibile un’autovettura avente le caratteristiche sopra indicate (ad esempio, perché si tratta di un modello uscito di produzione o, comunque, non reperibile sul mercato italiano), la Venditrice potrà consegnare all’Acquirente, sempre senza oneri per quest’ultimo, un’altra autovettura di modello e allestimento equivalenti, o migliorativi, rispetto alle caratteristiche dell’Autovettura oggetto di sostituzione.

1.2) Fermo restando quanto previsto in tema di difetto di conformità l’Acquirente non potrà esercitare la garanzia per difetti che risultino estranei al processo produttivo, quali, in via esemplificativa e non limitativa, difetti che siano causalmente collegati a: - riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da parte di Aziende non appartenenti all’Organizzazione di Assistenza Škoda; - montaggi di pezzi e/o parti il cui impiego non risulti approvato dalla Škoda AS.; - modifiche all’Autovettura eseguite da terzi successivamente alla vendita; - mancata ottemperanza alle prescrizioni per l’uso dell’Autovettura e delle sue dotazioni, componenti, dispositivi ed accessori (quali, ad esempio, l’eventuale dotazione di ruota di scorta, “ruotino” di soccorso o kit di riparazione), come riportate nel “Libretto Uso e Manutenzione”, nel “Libretto Programma Service”, ed ogni altro documento consegnato all’Acquirente con l’Autovettura; - naturale usura, trattamento negligente, eccessiva sollecitazione (per esempio, sport motoristici e competizioni automobilistiche).

1.3) Tramite le Aziende facenti parte dell’Organizzazione di Assistenza Škoda, VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A. garantisce l’Autovettura contro la corrosione passante. Per corrosione passante si intende il fenomeno di corrosione di parti metalliche dall’interno verso l’esterno della carrozzeria, causato da difetti del trattamento protettivo della stessa. La garanzia ha inizio dalla data di consegna dell’Autovettura all’Acquirente per la durata corrispondente al periodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riparazione e/o sostituzione - analogamente a quanto stabilito al punto 5.1 che precede, per gli eventuali difetti di conformità - di qualsiasi elemento strutturale e/o di carrozzeria che risulterà interessato dalla corrosione, e nella relativa verniciatura del predetto elemento strutturale. L’Acquirente non potrà esercitare la garanzia qualora la corrosione passante sia collegabile per rapporto causale con: - impatti di sassi o ghiaia; - cattiva manutenzione; - riparazioni eseguite, successivamente alla consegna all’Acquirente, da Aziende non appartenenti all’Organizzazione di Assistenza Škoda; - eventi estranei al processo produttivo.

1.4) Tramite le Aziende facenti parte dell’Organizzazione di Assistenza Škoda, inoltre, Volkswagen Group Italia S.P.A. garantisce l’Autovettura contro qualsiasi difetto della vernice causato da verniciatura irregolare (con riferimento alle operazioni effettuate a tal fine direttamente presso le unità produttive della Škoda AS.). La garanzia inizia a decorrere dalla data di consegna dell’Autovettura all’Acquirente, per una durata corrispondente al periodo di volta in volta indicato dalla Venditrice, e consiste nella riverniciatura totale o parziale dell’Autovettura secondo le prescrizioni tecniche comunicate dalla Škoda AS., nella misura idonea ad eliminare il difetto accertato. L’Acquirente non potrà esercitare la garanzia qualora il difetto della vernice sia collegabile per rapporto causale con: - danni al manto protettivo, quali scalfitture, abrasioni, ammaccature, aggressioni chimiche, ecc.; - cattiva manutenzione; - riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da Aziende non appartenenti all’Organizzazione di Assistenza Škoda; - eventi estranei al processo produttivo.

1.5) In caso di Autovettura con alimentazione elettrica (definita anche BEV ossia con propulsore elettrico) e in caso di Autovettura con alimentazione Ibrido Plug-In (definita anche PHEV ossia con propulsore ibrido) è garantita la batteria ad alto voltaggio per qualsiasi difetto e vizio di materiale e di produzione per un periodo di 8 (otto) anni o per i primi 160.000 Km, a seconda dell’evento che si verifichi prima, a partire dalla data di consegna dell’Autovettura all’Acquirente e consiste nella riparazione e/o sostituzione – analogamente a quanto stabilito al punto 5.1 che precede – della batteria stessa. Esclusivamente in caso di Autovettura con alimentazione elettrica (definita anche BEV ossia con propulsore elettrico) è garantita la batteria ad alto voltaggio anche contro la perdita eccessiva del contenuto netto di energia per 8 (otto) anni o 160.000 Km, a seconda dell’evento che si verifichi prima, a decorrere dalla data di consegna dell’Autovettura all’Acquirente. Tale garanzia trova applicazione qualora, da una misurazione del contenuto di energia della batteria eseguita entro il suddetto periodo di tempo e chilometraggio da una delle aziende appartenenti all’organizzazione di assistenza Škoda, emerga che il contenuto di energia della batteria al netto sia inferiore al 70% del contenuto di energia della batteria al momento della consegna all’Acquirente dell’Autovettura (ossia rispetto al valore iniziale del contenuto di energia). In caso di perdita eccessiva secondo il parametro sopra indicato, verrà ripristinato il contenuto di energia della batteria almeno del 70% del valore iniziale. L’Acquirente non potrà esercitare la garanzia sulla batteria ad alto voltaggio qualora il difetto o l’eccessiva perdita di contenuto di energia al netto della batteria siano causati da: -Rimozione della batteria ad alto voltaggio dall’Autovettura in modo non idoneo e/o utilizzo della batteria improprio e difforme e/o non collegato all’Autovettura -Mancata ottemperanza alle prescrizioni tecniche relative al funzionamento, all’utilizzo e alla manutenzione dell’Autovettura in particolare in merito alla ricarica della batteria ad alto voltaggio e allo stato di carica della batteria ad alto voltaggio come riportate nel “Libretto Uso e Manutenzione” consegnato all’Acquirente con l’Autovettura -Contatto della batteria ad alto voltaggio con fiamme - Pulizia della batteria ad alto voltaggio con pulitore ad alta pressione o pulitore a getto di vapore oppure con acqua o liquidi aggressivi applicati direttamente sulla batteria ad alto voltaggio

1.6) La garanzia convenzionale prevista agli Articoli 5.3, 5.4 e 5.5 (prestata tramite le Aziende facenti parte dell’Organizzazione di Assistenza Škoda da Volkswagen Group Italia S.P.A., con sede in Verona, viale G.R. Gumpert n. 1, C.F. 07649360158) non pregiudica i diritti dell’Acquirente contemplati dagli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo, qualora l’Acquirente abbia concluso il contratto di compravendita in qualità di consumatore ai sensi dello stesso Codice del Consumo.

1.7) La garanzia convenzionale prevista agli Articoli 5.3, 5.4 e 5.5 avrà valore solo se il vizio e/o il difetto verranno denunciati per iscritto alla Venditrice entro il termine di 2 mesi dalla scoperta.

1.8) L’Acquirente può richiedere l’effettuazione dei lavori in garanzia previsti nel presente Articolo 5 solo presso Aziende, sul territorio nazionale e non, appartenenti all’Organizzazione di Assistenza Škoda, indicate negli elenchi e/o Libretti “Service” aggiornati, disponibili presso la Venditrice, oppure segnalate dagli operatori del Numero Verde Škoda, reperibile nei detti Libretti “Service” alla voce “Servizio di Mobilità”. 

2 - SERVIZIO ASSISTENZA

Scaduti i termini di garanzia di cui all’art. 5 che precede, i lavori di riparazione sulle autovetture Škoda da parte delle Aziende facenti parte dell’Organizzazione di Assistenza Škoda in Italia sono garantiti per un periodo di 24 mesi, che inizia a decorrere dalla data di esecuzione dei predetti lavori di riparazione. La garanzia deve considerarsi riferita tanto alla prestazione a regola d’arte dei lavori di riparazione quanto al materiale utilizzato (ricambi, ricambi da rotazione, accessori) senza alcun limite di percorrenza chilometrica. I lavori di riparazione vengono eseguiti alle “Condizioni generali di riparazione degli autoveicoli Škoda” in vigore.

3 - SERVIZIO MOBILITÀ

L’Autovettura gode, inoltre, del “Servizio Mobilità”, così come descritto nei Libretti “Service” alla voce “Servizio di Mobilità”. Il “Servizio Mobilità” consiste in due anni di assistenza “24 h su 24” in caso di guasto od incidente, e prevede le seguenti prestazioni gratuite: - centrale operativa “24 h su 24”; - soccorso sul luogo della “panne” o dell’incidente; - traino dell’autovettura presso i locali di una delle Aziende facenti parte dell’Organizzazione di Assistenza Škoda; - auto sostitutiva fino a 3 giorni senza limite di percorrenza chilometrica oppure pernottamento in albergo. Condizioni, limiti e prestazioni del “Servizio Mobilità” sono descritti in opuscoli a corredo di ciascuna Autovettura. Resta inteso, in ogni caso, che le prestazioni rientranti nel “Servizio Mobilità” saranno erogate secondo le modalità ed i termini di volta in volta precisati dall’operatore che gestisce il predetto “Servizio Mobilità”.